Ai sensi del Decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33, aggiornato con Decreto legislativo del 25/05/2016 n. 97
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Art. 5 comma 1 Decreto Lgs. 33/2013 cosiddetto Acceso Civico Semplice
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
Art. 5 comma 2 - Decreto Lgs. 33/2013 cosiddetto Acceso Civico Generalizzato
L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
Art. 5 comma 3 - Decreto Lgs. 33/2013
Link di riferimento
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Delibera ANAC 1309 del 28 dicembre 2016
Aggiornamento : 01-08-2018