L’assistenza protesica prevede l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili ai soggetti aventi diritto di cui al D.M. 27/08/99 n. 332 e ai LEA. Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Le fasi per l’ottenimento di quanto richiesto sono le seguenti:
• richiesta di visita dello specialista competente per menomazione e disabilità (medico prescrittore) da parte del medico di medicina generale;
• il medico specialista effettua la visita, prescrive l’ausilio e compila in ogni sua parte lo specifico modulo o Mod. FIOTO; per tutti gli ausili ed in particolare per quelli monouso deve essere chiaramente indicata la quantità necessaria nel periodo di riferimento. Per le prescrizioni degli ausili monouso la richiesta di rinnovo della fornitura, con cadenza trimestrale, può essere effettuata dal medico di curante;
• in base a tale prescrizione la ditta scelta dal paziente, tra quelle iscritte nell’Elenco regionale, dovrà stilare un preventivo.
• L’U.O. Fasce Deboli di residenza dell’assistito, previa verifica della conformità del preventivo, autorizza in caso di esito positivo la fornitura dell’ausilio.
• La ditta prescelta procede all’erogazione dell’ausilio, che successivamente, a cura dell’assistito, dovrà essere sottoposto a collaudo da parte del medico prescrittore.
Insieme alla prescrizione l’assistito ottiene il preventivo di spesa (non è necessario per pannoloni e traverse per i dispositivi monouso) rilasciato da sanitaria, farmacia o ditta ortopedica iscritta nell'elenco dei fornitori, completa di scheda progetto (non necessaria per i dispositivi monouso).
La prescrizione con il preventivo della Ditta va consegnata alla UOS Fasce deboli del Distretto di appartenenza o inviata via email personalmente o attraverso la Ditta poiché il DPCM 12 gennaio 2017 all’allegato 12 prevede che per gli ausili su misura, di cui all’elenco 1 dell’allegato 5, che l’assistito possa esercitare la libera scelta tra i soggetti autorizzati presso il Ministero della Salute allegando la delega alla Ditta alla documentazione amministrativa: copia del documento di identità e della tessera sanitaria, autocertificazione della residenza, delega ove l'assistito non si presenti o invii personalmente.
Requisito indispensabile è la condizione di invalido civile per patologia correlata all'ausilio richiesto, non necessaria per i minori e negli altri casi specificati dalla norma; per gli utenti non ancora riconosciuti invalidi è sufficiente copia della ricevuta della domanda di riconoscimento dell'invalidità esclusivamente per i pazienti allettati e entro il termine di 90 giorni dalla domanda.
Eventuale documentazione sanitaria integrativa: in alcuni casi, per particolari ausili, può essere richiesta una documentazione sanitaria specifica (es. esame audiometrico per le protesi acustiche, polisonnografia per utenti affetti da sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, certificazione attestante l'urgenza della fornitura ai fini della dimissione, ecc.).
L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata, sulla base della prescrizione e della documentazione correlata, dalla UOS Fasce Deboli del Distretto competente tramite il Responsabile della UOS Fasce Deboli che ha la responsabilità di verificare:
a) la titolarità del diritto dell’assistito (DPCM 12 gennaio 2017 art. 18 Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica);
b) la completezza della prescrizione;
c) la presenza del PRI;
d) il rispetto dei tempi e delle modalità di rinnovo, in caso di fornitura successiva alla prima (come previsto dal DPCM 12 gennaio 2017).
Il medico autorizzatore, al fine di un’appropriata verifica di quanto sopra, in presenza di documentazione insufficiente o incongruente, deve richiedere approfondimenti direttamente ai medici specialistici prescrittori , o attraverso la valutazione la UVBR distrettuale (Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi)rispondendo così in maniera efficace ed efficiente al bisogno specifico del cittadino che non dovrà più assumere la funzione di integrazione fra i diversi servizi. In caso di materiale extra LEA (non rientrante nei Livelli Essenziali Assistenziali al DPCM 12 gennaio 2017) ed extra gara SORESA (che rientrante nei LEA per altri motivi commerciali, prescrizioni da altre regioni, prodotti non disponibili in gara,etc.) ritenuto necessario e infungibile ai sensi dell'art. dell'art. 63 comma 2, lettera b, punto 2 del D. Lgs 50/2006;del D.M. 332/1999; della circolare regionale del 08/04/2019 relativa alla circolare del Ministero della Salute n. 3564/17 per l'assistenza protesica ed integrativa e del DPCM Delibera del 12/01/2017 sui LEA relativi a protesi ed ortesi, il medico autorizzatore potrà inoltrare su apposito modulo richiesta di autorizzazione al Nucleo Centrale Valutazione Protesica istituito presso la UOC Riabilitazione.
Il Distretto competente si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta. Le richieste di rinnovo devono essere soddisfatte entro 10 giorni di calendario.
Qualora vengano richiesti chiarimenti e/o integrazioni, da parte del medico autorizzatore, le tempistiche riportate sono da ritenersi sospese, per un massimo di 5 giorni, per la ricezione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti.
Qualora l’assistito sia momentaneamente domiciliato presso altra ASL (intra e extra regione) l’autorizzazione da parte dell’ASL di residenza dovrà rispettare la tempistica sopra indicata, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 art. 18 del DPCM 12 gennaio 2017.
Direttamente l’utente o in caso di delega le Officine Ortopediche Accreditate accetteranno i modd. FIOTO debitamente compilati dallo Specialista Prescrittore ambulatoriale ed invieranno la scansione dello stesso con l’indicazione del preventivo spesa all’indirizzo Fasce Deboli distrettuale che lavora la pratica e direttamente o tramite posta elettronica, rispedisce il mod. FIOTO autorizzato all’indirizzo mail dell’utente o dell’Officina Ortopedica che consegna l’ausilio.
Le persone ricoverate in una struttura sanitaria per le quali il medico responsabile certifichi la necessità e l’urgenza della protesi o dell’ausilio prima della dimissione, hanno diritto alla fornitura se avviano contestualmente la procedura per il riconoscimento di invalidità. L’autorizzazione deve essere concessa (o negata con motivazioni adeguate) entro il tempo massimo previsto dalla Regione.
Una volta ricevuta l’autorizzazione della Asl, il cittadino può rivolgersi a qualunque officina ortopedica accreditata per la fornitura dei dispositivi su misura dell’elenco 1; i dispositivi dell’elenco 2 (A e B) sono acquistati e forniti direttamente dalla Asl.
COLLAUDO
Dopo la fornitura degli ausili il paziente deve presentarsi entro 20 giorni al medico prescrittore per accertare la congruenza dell'ausilio fornito; ove il presidio fornito non fosse corrispondente a quanto prescritto lo specialista provvederà ad indicare alla ditta fornitrice le modifiche necessarie. Sono esclusi dal collaudo i dispositivi monouso.
FORNITURA
All'atto della consegna del dispositivo da parte del fornitore, l'assistito deve rilasciare al fornitore una dichiarazione di ricevuta.
SOSTITUZIONI, RIPARAZIONI E TEMPO MINIMO DI RINNOVO
Le sostituzioni o riparazioni vengono effettuate su decisione del medico specialista prescrittore.
I tempi minimi di rinnovo sono specifici per ciascun tipo di dispositivo.
Per gli assistiti minori di 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo ma si osserva il programma terapeutico stabilito dal medico prescrittore. Il rinnovo della fornitura, anche trascorso il tempo minimo di rinnovo, è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico.