Assistenza Sanitaria dei Cittadini Italiani nei Paesi Extra Unione Europea (U.E.) senza copertura sanitaria da parte del nostro SSN

Assistenza Sanitaria dei Cittadini Italiani nei Paesi Extra Unione Europea (U.E.) senza copertura sanitaria da parte del nostro SSN

In questi paesi è esclusa anche la copertura delle prestazioni di pronto soccorso, quindi si consiglia di provvedere (prima della partenza) alla stipula di un’assicurazione sanitaria privata.

1.EMISSIONE ALLEGATO ex art. 15 - DPR 618/80

I cittadini che si recano per motivi di lavoro (distacco da parte del datore di lavoro  italiano), di studio (solo se borsista ,stagista, vincitore di bando pubblico e selezione), nei Paesi extra UE in cui non vigono accordi bilaterali in materia sanitaria, hanno diritto all'assistenza sanitaria in forma indiretta, unitamente ai familiari al seguito (DPR n. 618 del 31 luglio 1980) tramite l'emissione del modello allegato 15-  DPR 618/80.

Per chiedere il modello allegato 15 è necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e appartenere ad una delle categorie previste nel DPR 618/80.

La ASL competente per il rilascio del modello allegato 15 richiede per ogni ambito di richiesta la documentazione specifica comprovante il motivo dello spostamento (nota di distacco per il  lavoratore).

Se durante la permanenza, si ha necessità di usufruire di prestazioni sanitarie si anticipano le spese sanitarie. Conservando le ricevute e gli scontrini fiscali si potrà richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute presentando la domanda di rimborso alla Rappresentanza Diplomatica Italiana all'estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario. La documentazione sanitaria verrà poi trasmessa alla ASL di competenza, che, a seguito dei controlli sulla documentazione, procederà al rimborso dovuto, tenendo conto della normativa vigente.

In caso di rientro saltuari/temporaneo in Italia si ha diritto alle prestazioni, garantite alla generalità dei cittadini, documentando l'attività di lavoro o di studio all'estero.

In particolare, se si rientra per un breve periodo incompatibile con i tempi previsti per la re-iscrizione nell'elenco del medico di fiducia, si ha comunque diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica.

Al rientro definitivo dall'estero, si deve procedere all'iscrizione presso l’ASL per la scelta del Medico di Medicina Generale. La nuova iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso Medico a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione. (Circolare Ministero della Sanità n. 1000.116 del 11 maggio 1984).